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Le nuove aperture sono vincolate al possesso dei requisiti professionali. Così di fatto viene a mancare la liberalizzazione del settore. Il parere delle associazioni
Alla fine non se ne è fatto nulla. La liberalizzazione del settore, tanto agognata da alcuni (e osteggiata da altrettanti), non c’è stata. Il decreto legislativo del 26 marzo 2010, n°59, che recepisce al direttiva Bolkestein, si è risolto in un nulla di fatto, almeno per le questioni che ci riguardano. Così, a dodici anni dal decreto Bersani-Bassanini sulla riforma del commercio, si riparte dal via, come pedine nel gioco dell’oca. Abolito il contingentamento delle licenze, il libretto sanitario, il Rec, si pongono altri vincoli alle aperture legandole al possesso di requisiti professionali. Le associazioni di categoria fanno spallucce e tirano un sospiro di sollievo. “non si tratta di proteggere gli interessi delle imprese esistenti (in fin dei conti nuovi ingressi si traducono in nuovi soci, ndr), tuonano dalla Fipe -. Abbiamo finalmente risolto il problema delle asimmetrie regionali perdendo, è vero, in istintività, perché esistono requisiti validi sia per la somministrazione sia per la vendita, e in selettività, perché alcune Regioni avevano criteri più inflessibili. Ma la direttiva dei servizi ci pare un bel compromesso rispetto al caos che si era venuto a creare, con Regioni ancorate alla legge 287/91 e altre dotate di puntuali regolamenti”. E il ritornello è ripetuto dal coro dalle associazioni locali. Augusto Monti, segretario Assobar, ritiene che il possesso di requisiti professionali sia condizione necessaria per mettere fine all’antifona che il bar sia un’attività di ripiego.
“Siamo a favore di una semplificazione - incalza Silvano Baselli, segretario Epam - se questa si traduce in uno snellimento delle procedure, meno se si traduce in assenza di regole. In questo senso i requisiti professionali sono una garanzia di qualità”. Al di là delle dichiarazioni di principio, la questione dei requisiti ha catalizzato l’attenzione di enti e privati, che hanno subissato di quesiti il dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione del ministero per lo Sviluppo Economico - direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica. Ai sensi dell’articolo 71 del D.Lgs. 59/2010, l’avvio di un bar è consentito a chi ha frequentato con esito positivo un corso ex Rec o Sab; a chi ha prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore; e infine a chi è in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, purchè nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. Quest’ultimo requisito, in particolare, suscita i maggiori dubbi. Quali sono i titoli validi per l’avvio di un bar? Il ministero ha messo online i pareri forniti dal 23 giugno all’11 ottobre 2010, il direttore generale, Gianfrancesco Vecchio, dà il via libera ai pareri agrari. “ Il diploma di scuola media superiore di perito agrario, considerate le materie oggetto del corso di studio, nonché la capacità di formare figure professionali in grado di occuparsi dell’amministrazione di aziende agrarie e zootecniche curandone sia la fase di produzione sia la commercializzazione dei prodotti, può considerarsi requisito professionale valido”. Più complesse le considerazioni svolte nel parere n. 94958 del 22 luglio 2010, che riguardano un diploma triennale di qualifica addetti alla segreteria d’azienda datato 1975.
Secondo Vecchio, le nozioni di base di materie come merceologia e tecnica amministrativa aziendale, presenti nell’allora piano di studi, sono assimilabili a quelle contenute in alcune materie attualmente incluse nei percorsi formativi tipici delle scuole a indirizzo professionale per il commercio, che per il loro carattere generale sono certamente riferibili anche al commercio degli alimenti; pertanto la presenza delle suddette materie è condizione sufficiente all’acquisizione del titolo professionale richiesto. Sono considerati requisiti validi anche il diploma di laurea in farmacia (risoluzione n. 53609 del 18 maggio 2010) e, udite udite, la Maturità tecnica femminile (risoluzione n. 132308 del 30 settembre 2010)considerate la durata quinquennale, nonché le materie oggetto del corso”.
Nonostante queste considerazioni, rimane il dubbio di cosa abbiano a che vedere tali titoli con la gestione di un bar. Ci rassicura Simone Ganzebi, della segreteria dell’Epam: “Sulla carta un laureato in economia non avrebbe i requisiti per avviare un bar, mentre un farmacista sì. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, il farmacista il ruolo di mero preposto. Il che non ci rassicura affatto. Prova ne è l’impegno della nostra associazione nell’aggiornamento degli imprenditori. E, oggi più che mai, i nostri sforzi sono volti a garantire “ingressi” di qualità attraverso requisiti professionali e strutturali”. Mentre andiamo in stampa sta per essere emanato a Milano il nuovo regolamento comunale che dovrebbe introdurre il concetto della licenza a punti sulla falsariga del comune di Roma (delibera n.35 del 16 marzo 2010). Nella capitale, un servizio di vigilanza esterna dei locali durante l’orario di apertura vale cinque punti, la disponibilità di parcheggi ben 30 e la partecipazione a uno o più corsi di specializzazione professionali vale 10 punti (ne servono 170 per aprire un bar in centro). Il che solleva un’ultima questione: se un requisito professionale vale l’altro, perché premiare chi frequenta un corso? “Gestire un bar è un mestiere delicato che richiede moralità e professionalità - chiosano in Fipe -. Senza contare che la concentrazione di locali in alcune zone crea delle pressioni antropiche e una destabilizzazione sociale insostenibile. Di qui la necessità di vincolare le nuove aperture. Non rimane che aspettare che tutte le regioni legiferino per poi fissare nuovi criteri a livello nazionale”. Alla prossima puntata, dunque.
PRO
Meno burocrazia agevola la gestione e soprattutto l’avvio di attività
CONTRO
Snellire qualche procedura non deve tradursi in assenza di regole
PRO
Prevedere requisiti professionali per l’avvio di un bar tutela chi è sul mercato
CONTRO
Qualsiasi selezione a priori non garantisce successive gestioni di qualità
VERSO LA DEREGULATION
LICENZE CONTIGENTATE
Fino al 2006, ai sensi degli art.3 della legge 287/91 e art.2 della legge n. 25/96, le licenze erano concesse dai sindaci su conforme parere da parte delle Commissioni Provinciali, previa fissazione di un parametro numerico da parte dei comuni.
POTERE ALLE REGIONI
La legge 248/2006 (Decreto Bersani)
Scardinò il sistema del contingentamento delle licenze, prevedendo l’abolizione delle Commissioni Provinciali e comunali e lasciando alle Regioni il potere di organizzarsi come meglio ritenevano.
REQUISITI PROFESSIONALI
Il decreto legislativo n.59 del 26 marzo 2010, che recepisce la cosiddetta direttiva Bolkestein, lega l’accesso e l’esercizio di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande o semplicemente di vendita al possesso di requisiti professionali e morali.
GLOSSARIO
DECRETO BERSANI BASSANINI
È il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio.
DECRETO BERSANI
Noto anche come decreto sulle liberalizzazioni (DI 223/2006, definitivamente convertito con la Legge n. 248 del 4 agosto 2006), è stato proposto dall’allora ministro dello Sviluppo economico Pier Luigi Bersani. Le misure contenute nel decreto si proponevano di rendere più dinamico il mercato, tutelare i consumatori (abbattendo i privilegi di alcune categorie sociali e aumentando la concorrenza in quei settori) e, in secondo luogo, di agevolare la lotta all’evasione fiscale (attraverso alcune procedure obbligatorie nei pagamenti).
DIRETTIVA BOLKESTEIN
Formalmente direttiva 2006/123/CE, è la proposta del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione Europea relativa ai servizi nel mercato interno, approvata da Parlamento e Consiglio il 12 dicembre 2006, diventando così la direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre 2006. Frits Bolkestein, Commissario europeo per il mercato interno della Commissione Prodi, ha curato e sostenuto questa direttiva.
REQUISITO
Qualsiasi regola che imponga un obbligo, un divieto, una condizione o un limite al quale conformarsi ai fini dell’accesso ed esercizio dell’attività esercitata e che abbia fonte in leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi ovvero in disposizioni adottate da ordini, collegi e albi.
REGIME AUTORIZZATO
Qualsiasi procedura che obbliga a rivolgersi a un’autorità competente per ottenere un provvedimento formale o un provvedimento implicito relativo all’accesso a un’attività di servizio o al suo esercizio.
SAB
L’abilitazione SAB (somministrare alimenti e bevande) è uno dei requisiti obbligatori per l’esercizio dell’attività si somministrazione al pubblico.
Rossella De Stefano
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