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ATTUALITA'

Commercio pulito

L’articolo di una recente legge del governo nazionale, il 71 del decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010, fissa i nuovi requisiti indispensabili per aprire o rilevare un esercizio di somministrazione aperto al pubblico.

Frits Bolkestein è un economista e politico olandese, residente ad Amsterdam dove è nato nel 1933. Eletto al Parlamento Europeo, deve una buona parte dell’attuale notorietà alla direttiva che, in qualità di Commissario Europeo per il Mercato Interno al tempo della Presidenza Prodi, venne emanata con il suo nome riguardo i principi generali che regolavano lo scambio di servizi all’interno della UE. Infatti l’intuizione del Commissario consisteva nell’equiparare i servizi alle merci, assicurando ai primi le medesime garanzie di libertà di stabilimento e di libera circolazione previste per le seconde. Naturalmente il decreto non entrava nei dettagli, che sarebbero rimasti competenza esclusiva dei singoli paese membri, ma dettava delle regole ideali di massima, ispirate al liberalismo economico e alla mutua fiducia tra Stati sovrani, che intendevano uniformare sull’argomento le differenti prassi amministrative. In effetti in breve tempo, grazie all’approvazione della direttiva, vennero abbattute una serie notevole di barriere burocratiche esistenti nelle diverse regolamentazioni, rendendo assai più semplice il flusso dei servizi. Ispirandosi a questa regola generale l’attuale governo italiano all’inizio dell’anno in corso ha varato una serie di norme, raccolte in un decreto legislativo, che intendevano disciplinare l’apertura o l’acquisizione da parte di un altro operatore di un esercizio di somministrazione aperto al pubblico. Il decreto è quello del 26 marzo 2010 n. 59 e l’articolo in questione è il 71. Ebbene in esso è scritto che non possono esercitare l’attività commerciale di vendita e somministrazione: “coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al Libro II. Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione”. In pratica viene stilato, per interposta persona, una sorta di codice etico al quale attenersi qualora s’intenda avviare un’attività che rientra nel novero di quelle regolate dal decreto. Nello spirito della direttiva Bolkestein si è individuata nella condanna penale in cui sia inflitta una sanzione detentiva, passata in giudicato cioè confermata in tutti e tre i gradi di giudizio previsti dal codice italiano, il solo limite all’avviamento di un esercizio commerciale di somministrazione. Al contempo si intende porre un freno a un fenomeno che sta assumendo caratteristiche sempre più preoccupanti, cioè l’acquisto da parte di organizzazioni della malavita organizzata di strutture di questo tipo che fungano da strumenti “legali” per il riciclo e lo smaltimento del denaro ottenuto con le numerose attività irregolari. Il testo in esame definisce anche i requisiti professionali necessari all’acquisizione della licenza, equiparati a quelli del commercio alimentare: 1. Corso professionale istituito o riconosciuto dalle regioni; 2. Esperienza per due anni nel quinquennio precedente; 3. Titolo di studio, dalla laurea alla scuola professionale di almeno tre anni, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti alla somministrazione o alla preparazione di alimenti. Come segnalato nel punto 1 dei requisiti richiesti, si fa riferimento alle regioni come istituzione primaria atta a certificare l’idoneità dei titoli occorrenti all’ottenimento della licenza, e proprio queste ultime, qualora intendano impugnare la disposizione per incostituzionalità, potrebbero  rendere inoperosa la norma perché giudicata invasiva, avendo le regioni competenza esclusiva sull’argomento. In ogni caso per il momento la legge è questa, e a leggerla con attenzione ci sarebbe anche da sorridere, ed è necessario attenersi alle sue direttive, che, nel caso specifico, non appaiono tanto in linea con la fonte ispiratrice, la quale mirava ad una diffusa e palese semplificazione delle procedure di accesso ad un’attività imprenditoriale. Un ulteriore passo nella direzione di un’Europa libera e unita?

 

 

Stelvio Catena

 

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