Con una nota del 07/04/2011 la FIPE comunica che è stata appena conclusa la trattativa fra sindacati dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro per rendere operativa la detassazione dei compensi per le prestazioni che incrementano la produttività.
Questo istituto già era stato disciplinato dal D.L. 93/2008 e dal Dl n. 185/2008, ma la manovra finanziaria all’art. 53 Decreto Legge n. 78/2010 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività ha ampliato e meglio disciplinato la tassazione agevolata per le somme percepite e correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, collegate al miglior andamento economico e competitivo dell’azienda.
L’articolo 53 sancisce che:
1. Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell’impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale sono soggette a una imposta sostitutiva della imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. Tale disposizione trova applicazione entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro.
2. Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 le somme di cui al comma 1 beneficiano altresì di uno sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti delle risorse stanziate a tal fine ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
3. Il Governo, sentite le parti sociali, provvederà alla determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto nei commi 1 e 2 entro il 31 dicembre 2010.
Innanzitutto bisogna prendere come riferimento la retribuzione su cui calcolare detta agevolazione. L’aliquota ridotta si applica sulle retribuzioni corrisposte a titolo premiale che non eccedano un massimale annuo agevolabile pari ad euro 6.000 e sempreché il lavoratore non abbia un reddito di lavoro dipendente superiore ad euro 40.000,00 lordi annui.
Altra aspetto di rilievo per l’applicazione della imposta sostitutiva è, in primo luogo, che il datore di lavoro attesti nel CUD che le somme corrisposte sono correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’andamento economico o agli utili dell’impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale ed in secondo luogo che esse siano state corrisposte in attuazione di quanto previsto da uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale.
Quindi sono da ritenersi escluse le somme elargite in virtù di accordi o contratti collettivi nazionali o accordi individuali tra il lavoratore ed il proprio datore; l’accordo, preferibilmente in forma scritta, deve essere stipulato dinanzi le organizzazioni sindacali territoriali o aziendali anche riportando pedissequamente quanto previsto nelle clausole dei contratti collettivi nazionali di riferimento.
Come indicato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 3/E del 14 febbraio 2011 i principali istituti agevolabili sono:
- lavoro straordinario (la quota di retribuzione ordinaria oltre alla quota relativa alla maggiorazione spettante per le ore straordinarie);
- lavoro a tempo parziale: è detassabile l'intero compenso per lavoro supplementare (lavoro reso oltre l’orario concordato, ma nei limiti dell’orario a tempo pieno applicabile a tutti i lavoratori a tempo parziale);
- lavoro notturno: sono detassabili le somme erogate per il lavoro notturno in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, nonché l’eventuale maggiorazione spettante per le ore di ordinario lavoro effettivamente prestate in orario notturno.
- lavoro festivo: è detassabile la maggiorazione corrisposta ai lavoratori che, usufruendo del giorno di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica (con spostamento del turno di riposo), siano tenuti a prestare lavoro la domenica;
Sono altresì detassabili le indennità di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base a un orario articolato su turni, sempre a condizione che le stesse siano correlate ad incrementi di produttività, competitività e redditività.
Per quanto concerne l’agevolazione nulla è variato, l’aliquota ridotta rimane al 10% da applicare sull’imponibile premiale.
Questo è quanto previsto dall’accordo tra sindacati e associazioni dei datori di lavoro, suggeriamo però ai lavoratori dipendenti di rivolgersi prima al proprio consulente per poter calcolare se sia o meno conveniente il regime dell’applicazione dell’imposta sostitutiva sulle retribuzioni premiali, in quanto con l’applicazione dell’aliquota ridotta e dell’imposta sostitutiva non si hanno diritto alle detrazioni di imposta e/o agli oneri deducibili spettanti e, nel caso fosse conveniente applicare la tassazione ordinaria devono preventivamente informare per iscritto il proprio datore di lavoro.
Paolo D’Arienzo
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