Il decreto rilancio ha introdotto la possibilità di scegliere come utilizzare le detrazioni che danno diritto al superbonus del 110% e/o ai lavori di ristrutturazione edilizia, all’ecobonus e al sismabonus tra:
a) usufruire della detrazione fiscale nella propria dichiarazione dei redditi;
b) ottenere lo sconto direttamente in fattura dal fornitore;
c) cedere il credito a fornitori, banche o istituti finanziari.
Facciamo una piccola premessa sugli interventi introdotti dal DL Rilancio 19 Maggio 2020 n. 34.
Come da istruzioni governative il Superbonus 110% è una misura di incentivazione che punta a rendere più efficienti e più sicure le nostre abitazioni. Il meccanismo prevede che gli interventi possano essere svolti anche a costo zero per il cittadino.
Il Superbonus si suddivide in due tipologie di interventi: il Super Ecobonus agevola i lavori di efficientamento energetico; il Super Sismabonus incentiva quelli di adeguamento antisismico. L’incentivo consiste in una detrazione del 110% che si applica sulle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali e, per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, in quattro quote annuali di pari importo.
Per poter godere del Super Ecobonus è necessario effettuare almeno un intervento cosiddetto “trainante”. Gli interventi trainanti consistono nell’isolamento termico dell’involucro dell’edificio, che sia plurifamiliare o unifamiliare, nella sostituzione degli impianti termici con impianti centralizzati, nella sostituzione degli impianti termici su edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
Una volta eseguito almeno uno degli interventi trainanti, il beneficiario può decidere di effettuare anche gli interventi cosiddetti “trainati”, come la sostituzione degli infissi, le schermature solari, l’installazione di impianti fotovoltaici, dei sistemi di accumulo, delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, degli impianti di domotica, l’eliminazione delle barriere architettoniche per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità e per le persone con età superiore ai 65 anni, e molto altro. L’insieme di questi interventi (trainanti e trainati) deve comportare un miglioramento minimo di almeno due classi energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
Diverso invece l’Ecobonus 50%. Requisiti e modalità ne rendono più semplice l’accesso. Mentre per l’utilizzo del Superbonus è necessario predisporre un intervento trainante, nel bonus 50% si possono detrarre tutti gli interventi riportati all’art. 14 D.L. 63/13. Le detrazioni sono in 10 anni, e non in 5 come nel 110%.
Ma torniamo alle opportunità/ possibilità che il suddetto Decreto Rilancio ha introdotto.
SCONTO O CESSIONE. Difatti i beneficiari, in caso di incapienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi, potranno ottenere uno sconto diretto dal fornitore dei beni o servizi, oppure optare per la cessione a soggetti terzi. Esempio: se faccio un intervento di ristrutturazione che costa € 10.000, ho diritto ad una detrazione del 50%. Se opto per lo sconto in fattura pagherò al fornitore solo € 5.000. Se opto invece per la cessione, otterrò un rimborso della spesa sostenuta dal soggetto (fornitore o banca) a cui ho ceduto il credito. Per entrambe le operazioni potrebbero esserci spese o costi da sostenere, è consigliabile consultare tutte le diverse offerte di mercato per esaminare quella più conveniente per le proprie esigenze. Il fornitore invece può utilizzare la detrazione ottenuta sotto forma di credito d’imposta oppure cederla a sua volta ad istituti di credito o intermediari finanziari. In particolare, nel caso di cessione di un credito d’imposta da Superbonus, avrà adisposizione anche il 10% non riconosciuto come sconto in fattura. Esempio, su un importo per beni o servizi pari ad € 10.000, scontato totalmente, si ottiene un credito d’imposta di € 11.000 da utilizzare in 5 anni perché la detrazione originaria prevede questo tempo di recupero della spesa. Le tipologie di interventi che danno diritto all’opzione della cessione del credito sono:
1. recupero del patrimonio edilizio (bonus ristrutturazione, Articolo 16-bis del TUIR);
2. efficienza energetica;
3. adozione di misure antisismiche;
4. recupero o restauro della facciata degli edifici (bonus facciate, Art. 1, commi 219 e 220, legge 160/2019);
5. installazione di impianti fotovoltaici;
6. installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (Art.16-ter DL 63/2013).
I beneficiari che hanno diritto alle seguenti agevolazioni sono:
1. Le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni e i nudi proprietari
2. Titolari di un diritto reale di godimento, es.: usufrutto, uso, abitazione o superficie;
3. Contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali). I
titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali che utilizzano nell’esercizio della loro attività imprenditoriale
4. Locatari (affittuari) o comodatari
5. Gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
6. Associazioni tra professionisti
7. Gli istituti autonomi per le case popolari e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa. I soggetti IRES sono ammessi solo se partecipano alle spese per interventi trainanti sulle parti comuni di edifici condominiali.
Quali sono gli adempimenti da seguire per usufruire delle agevolazioni:
1. Nel caso di cessione:
Premesso che la cessione può essere disposta in favore di:
a. fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
b. altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
c. istituti di credito e intermediari finanziari.
Per prima cosa è necessario scegliere l’istituto bancario, finanziario o azienda che aderisce all’iniziativa per la stipula del contratto di cessione. Definito l’accordo iniziare i lavori ed effettuare i pagamenti tramite bonifico bancario parlante.
Solo per la cessione del credito Superbonus 110% è obbligatorio predisporre, prima della suddetta cessione, alcuni adempimenti.
Pertanto è opportuno affidarsi ad un tecnico (architetto, ingegnere, geometra) di fiducia per redigere le pratiche edilizie, energetiche o strutturali in base alla tipologia degli interventi da attuare. Il professionista deve:
a) produrre l’APE (Attestato di Prestazione Energetica) asseverando il salto di due classi sotto forma di
dichiarazione asseverata;
b) attestare che le opere ricadono tra quelle agevolabili;
c) verificare la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Successivamente è necessario ottenere un visto di conformità di un professionista abilitato (commercialista, consulente del lavoro) che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
Per comunicare la cessione del credito è necessario collegarsi al sito Agenzia delle Entrate utilizzando le proprie credenziali. Nell’elenco dei servizi scegliere “comunicazione opzione cessione/sconto” seguire le istruzioni per completare il modulo ed inviarlo telematicamente.
La comunicazione deve esser fatta entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione ceduta.
Mentre nel caso del Superbonus 110% la comunicazione per la cessione del credito deve avvenire dopo 5 giorni lavorativi successivi al rilascio da parte di ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione dei lavori svolti.
I dati dei crediti ceduti saranno resi disponibili per l’accettazione da parte dei cessionari, da comunicare esclusivamente attraverso la “Piattaforma cessione crediti”, attraverso cui potranno accettare o rifiutare i crediti ricevuti.
Nel primo caso, i crediti saranno visibili nel “Cassetto fiscale” del cessionario e potranno essere utilizzati in
compensazione tramite modello F24, oppure ulteriormente ceduti ad altri soggetti, tramite la medesima piattaforma. Il credito potrà essere utilizzato dal cessionario solo dopo la relativa accettazione.
2. Nel caso di sconto in fattura:
A differenza della cessione lo sconto in fattura ha una procedura meno complessa. In primis occorre trovare un’impresa che accetti questa opzione. Dopo basterà pagare la metà della fattura, nel caso si abbia diritto ad un bonus di ristrutturazione o ricevere una fattura a zero, nel caso di lavori rientranti nel Superbonus.
Lo sconto in fattura deve corrispondere alla detrazione spettante al beneficiario.
Lo sconto applicato va indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, con la dicitura del riferimento di Legge: articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.
Per comunicare di voler trasferire il credito all’impresa è necessario collegarsi al sito Agenzia delle Entrate utilizzando le proprie credenziali. Nell’elenco dei servizi scegliere “Comunicazione opzione cessione/sconto –ecobonus e sisma bonus (singole unità immobiliari)” seguire le istruzioni per completare ed inviare il modello telematicamente.
La comunicazione deve esser fatta entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione ceduta.
Paolo D’Arienzo
Consulente del Lavoro

